PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disciplina delle associazioni di amatori di veicoli storici).

      1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione al fine di essere autorizzate a certificare i veicoli storici.
      2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.
      3. Sono associazioni riconosciute l'Automotoclub storico italiano (ASI), l'Associazione amatori veicoli storici (AAVS), in quanto federate alla Fédération Internationale Véhicules Anciens (FIVA); il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il Registro italiano Alfa Romeo, la Federazione motociclistica italiana (FMI), e l'Automobile Club Italiano (ACI).
      4. Le nuove associazioni che intendono ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 6 devono documentare che ad esse sono associati un numero minimo di venti club o scuderie, che sono presenti e operativi da almeno tre anni in non meno di sei regioni e che hanno un numero minimo di soci iscritti, che non deve essere inferiore a trenta per ogni club; dette associazioni devono inoltre essere riconosciute da parte della FIVA.
      5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai richiedenti.
      6. Presso il Ministero dei trasporti è istituito un registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.

 

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      7. Le associazioni rilasciano su richiesta dei proprietari, senza alcun obbligo di associazione, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, una certificazione di storicità che dà diritto a richiedere una targa di identificazione, secondo quanto specificato con regolamento del Ministro dei trasporti, con il suffisso H (historicum), da affiancare alla targa di origine del veicolo.
      8. Le associazioni, con il patrocinio dello Stato, pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli storici. A tale fine è istituita una commissione, composta dai rappresentanti delle associazioni, che ha il compito di identificare i veicoli di età inferiore a trenta anni di cui deve essere promossa e incentivata la conservazione. Tale identificazione avviene con criteri di merito e con criteri oggettivi, basati sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati. Il rilevamento avviene con il supporto dell'ACI. I veicoli di cui al secondo periodo sono assimilati ai veicoli di interesse storico e sono loro attribuite le stesse agevolazioni in materia di circolazione concesse ai veicoli storici. Il pagamento della tassa di possesso può avvenire per periodi trimestrali al fine di evitare il pagamento in periodi di mancato utilizzo del veicolo.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico non iscritti al P.R.A.»;

 

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          c) al comma 3, le parole: «I veicoli d'epoca sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di interesse storico non iscritti al P.R.A. sono soggetti»;

          d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

      «4. È considerato veicolo storico qualsiasi veicolo stradale a motore, con i rispettivi accessori, di età superiore a trenta anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette.
      4-bis. I veicoli di cui al comma 4 devono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito importanti e documentate modifiche e siano classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri.
      4-ter. I veicoli storici sono muniti della targa supplementare di cui all'articolo 100, comma 2-bis»;

          e) al comma 6, le parole: «Chiunque circola con veicoli d'epoca» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque circola con veicoli di interesse storico non iscritti al P.R.A.».

      2. Il Governo provvede a modificare le definizioni dell'articolo 214 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modificazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente

 

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periodo: «Per le limitazioni alla circolazione dei veicoli di interesse storico all'interno dei centri abitati sono applicati gli stessi criteri adottati per i veicoli appartenenti alla classe meno inquinante».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti lettere:

          «n-bis) veicoli d'interesse storico;

          n-ter) veicoli d'interesse storico non iscritti al P.R.A.».

Art. 5.
(Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

      1. All'articolo 215 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) al comma 2, le parole: «20 anni» sono sostituite dalla seguenti: «30 anni»;

          c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

 

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      «4-bis. Per i veicoli di interesse storico muniti di targa "H" la revisione è disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti. Tali veicoli sono inoltre esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «veicoli a trazione animale» sono inserite le seguenti: «e i velocipedi».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al comma 4 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. I veicoli provenienti dall'estero possono essere immatricolati conservando le targhe d'origine».

 

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Art. 9.
(Modifica all'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

      «2-bis. Al fine di consentire alle Forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera "H" (historicum), sulla quale sono riportati gli estremi di immatricolazione e omologazione da parte dei soggetti autorizzati».

Art. 10.
(Disposizioni transitorie).

      1. Per gli autoveicoli iscritti in registri autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le condizioni più favorevoli per l'utente.